04 giugno 2008

PENSIONE E LAVORO AUTONOMO

I pensionati che svolgono attività autonoma, hanno l'obbligo di comunicare all'Inps, entro luglio, i redditi da lavoro autonomo percepiti nell'anno precedente, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito di impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Vanno dichiarati anche i redditi da attività occasionali e da collaborazione coordinata e continuativa. L'incumulabilità con i redditi derivanti da lavoro autonomo non scatta sulla tredicesima mensilità.
Verificare la propria situazione con i delegati SPI o gli operatori INCA – CGIL poiché sussistono varie casistiche di esonero dall'obbligo di comunicazione

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