04 giugno 2008

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER HANDICAP

Il Decreto Legislativo 151/2001 prevede un congedo biennale retribuito in favore di chi assiste familiari con handicap grave.
A seguito della Sentenza della Consulta del 2007, l'Inps ha chiarito che hanno titolo a fruirne i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a)Coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,
b)Genitori naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave,
c)Fratelli o sorelle – alternativamente – conviventi con il soggetto portatore di handicap grave.
Non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.
La richiesta del congedo straordinario va inoltrata all’Inps.
L’indennità è pari all’ultima retribuzione nel limite annuo di euro 41.934,23 (tale importo rappresenta il tetto massimo complessivo di quest’anno ed esso va ripartito fra: indennità economica e accredito figurativo).
I dipendenti pubblici hanno diritto ad una retribuzione annua riferita al congedo biennale non superiore, per l’anno 2008, a euro 41.934,23.

Nessun commento: