17 giugno 2008

Assegno sociale e requisito della residenza

Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimenti circa il requisito della residenza nel territorio per il riconoscimento degli assegni sociali.

In particolare, la problematica riguarda situazioni in cui la residenza anagrafica non coincide con quella di fatto.
In proposito, si rammenta che la residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.
Tale requisito si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo.
Ciò premesso, salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell’interessato, le sedi dovranno procedere alla sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese.
Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale per i suesposti motivi, le sedi competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvederanno a revocare il suddetto beneficio.

Al fine di individuare le circostanze di fatto che assumono rilevanza riguardo a tale fattispecie, dovranno essere valutati i casi in cui si venga a conoscenza di fatti o situazioni che facciano sorgere dubbi sulla permanenza stabile in Italia quali, ad esempio, la riscossione non periodica dell’importo di AS. Se del caso, andranno attivate le verifiche ed i controlli ritenuti più opportuni per riscontrare quanto a suo tempo dichiarato dal pensionato al momento della domanda (a titolo esemplificativo, si indica: accertamento presso il comune di residenza in Italia a mezzo dell’Autorità di polizia preposta; acquisizione di dichiarazioni del consolato; presa visione dei visti di ingresso e di uscita apposti sul passaporto; verifiche tramite accertatore di reparto), interessando, nei casi in cui occorra, la Polizia Municipale e le altre autorità di Pubblica Sicurezza per le indagini di competenza, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs.68/2001.

Gli accertamenti dunque dovranno avere luogo di volta in volta, sulla base di concreti elementi dai quali si possano desumere situazioni e/o comportamenti in contrasto con la norma che impone il requisito della residenza per il riconoscimento ed il mantenimento dell’assegno sociale.

Le verifiche dovranno in ogni caso essere effettuate periodicamente nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avvenga a mezzo delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale e, comunque, a campione, sulle dichiarazioni di responsabilità che riguardano le prestazioni AS, come previsto dalle vigenti disposizioni, in generale, in materia di autocertificazioni.

Le sedi regionali, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di raccordo delle sedi di competenza, potranno fornire istruzioni particolari in merito ai controlli da effettuare, individuando, se del caso, il campione di riferimento, soprattutto in quegli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni migratori noti alle stesse.

Al fine di monitorare il fenomeno e di valutare la necessità di successive indicazioni operative e/o iniziative da parte della Direzione generale, le sedi Regionali, con cadenza trimestrale, dovranno dare comunicazione alla casella di posta callpensioni@inps.it dei provvedimenti di sospensione o revoca delle prestazioni, suddivisi per sedi, conseguenti ai controlli effettuati.

04 giugno 2008

AI PENSIONATI CHE NEGLI ULTIMI ANNI PRIMA DEL PENSIONAMENTO HANNO AVUTO PERIODI DI MALATTIA O RETRIBUZIONI INFERIORI

I lavoratori dipendenti che negli ultimi anni di lavoro (quelli presi a base per il calcolo di pensione) hanno avuto periodi di malattia o infortunio possono avere una pensione inferiore al dovuto se non viene accreditata la relativa contribuzione figurativa ad integrazione.
Inoltre se negli ultimi anni di lavoro risultano retribuzioni annue più basse, è possibile valutarne la neutralizzazione, previo calcolo preventivo, e presentare domanda all’Inps di applicazione delle varie Sentenze per aumentare l’importo della pensione in essere.
Al fine di verificare l’esatto importo in pagamento della pensione, i diretti interessati potranno rivolgersi al Patronato INCA o allo SPI – CGIL.

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER HANDICAP

Il Decreto Legislativo 151/2001 prevede un congedo biennale retribuito in favore di chi assiste familiari con handicap grave.
A seguito della Sentenza della Consulta del 2007, l'Inps ha chiarito che hanno titolo a fruirne i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a)Coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,
b)Genitori naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave,
c)Fratelli o sorelle – alternativamente – conviventi con il soggetto portatore di handicap grave.
Non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.
La richiesta del congedo straordinario va inoltrata all’Inps.
L’indennità è pari all’ultima retribuzione nel limite annuo di euro 41.934,23 (tale importo rappresenta il tetto massimo complessivo di quest’anno ed esso va ripartito fra: indennità economica e accredito figurativo).
I dipendenti pubblici hanno diritto ad una retribuzione annua riferita al congedo biennale non superiore, per l’anno 2008, a euro 41.934,23.

SE UNO DEI CONIUGI E' INABILE AUMENTA L'ASSEGNO AL NUCLEO

Ricordiamo che per i pensionati (ex lavoratori dipendenti), ai fini dell'assegno al nucleo familiare, in presenza di un coniuge inabile, la legge prevede un limite di reddito più elevato. In conseguenza può spettare l'assegno al nucleo familiare nella misura di euro 46,48 mensili con possibilità di arretrati fino a 5 anni.
ATTENZIONE!!!! GLI INTERESSATI POSSONO FARE DOMANDA PRESENTANDOSI AGLI UFFICI S.P.I. E I.N.C.A. DELLA C.G.I.L.

PENSIONE E LAVORO AUTONOMO

I pensionati che svolgono attività autonoma, hanno l'obbligo di comunicare all'Inps, entro luglio, i redditi da lavoro autonomo percepiti nell'anno precedente, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito di impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Vanno dichiarati anche i redditi da attività occasionali e da collaborazione coordinata e continuativa. L'incumulabilità con i redditi derivanti da lavoro autonomo non scatta sulla tredicesima mensilità.
Verificare la propria situazione con i delegati SPI o gli operatori INCA – CGIL poiché sussistono varie casistiche di esonero dall'obbligo di comunicazione