16 gennaio 2008

LA RIFORMA PREVIDENZIALE

Il Parlamento ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge che recepisce il protocollo d’intesa tra Governo e Sindacati del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
La legge modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia contributiva
eliminando il cosiddetto “scalone”
della riforma Maroni,
introducendo un sistema più graduale
e con la fissazione di “quote” che tengono conto della somma dei due requisiti (età + contributi) in modo crescente a partire dal 1.1.2008 al 1.1.2013 (quest’ultima data viene stabilita dopo una verifica complessiva della sostenibilità finanziaria del nuovo sistema, da effettuarsi entro il 30.9.2012) e stabilisce una nuova disciplina delle decorrenze reintroducendo le quattro “finestre” di uscita sulle pensioni liquidate con 40 anni di contribuzione e introducendo il regime delle decorrenze per le pensioni di vecchiaia.
Ricordiamo che l’intero pacchetto del Welfare, contenente la nuova riforma previdenziale, è stato sottoposto alla consultazione di oltre cinque milioni tra lavoratori attivi e pensionati ed ha avuto l’81,62% di voti favorevoli contro il 18,32% di voti contrari.
Con l’approvazione definitiva, perciò, il Parlamento non ha fatto altro che rispettare la volontà della stragrande maggioranza dei lavoratori e dei pensionati.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Nonostante i tentativi di elevare l’età per la pensione di vecchiaia delle donne, la ferma opposizione dei Sindacati ha ottenuto il risultato di mantenere tale requisito a 60 anni con almeno 20 anni di contributi.




Contributi
minimi

Data maturazione
requisito

Età
donne

Età
uomini

Finestre uscita

Entro 31 marzo di ogni anno

60
65
20

1° luglio anno in corso
Entro 30 giugno di ogni anno

60
65
20

1° ottobre anno in corso
Entro 30 settembre ogni anno

60
65
20

1° gennaio anno successivo
Entro 31 dicembre ogni anno

60
65
20

1° aprile anno successivo

Attenzione! In alcuni casi sono sufficienti 5 o 15 anni di contributi (se regime retributivo o contributivo). Chiedere all’I.N.C.A. o ai delegati SPI per ragguagli maggiori.




PENSIONE DI ANZIANITA’


Data dei requisiti

età
Contributi
Finestre uscita

Entro il 30 giugno 2008

58
35

1° gennaio 2009
Entro il 31 dicembre 2008

58
35

1° luglio 2009
Entro il 30 giugno 2009

58
35

1° gennaio 2010


E INIZIANO LE QUOTE…….



Data dei requisiti
età
Contributi
Finestre uscita

Età+contributi quota

Entro 31 dicembre 2009
59
36
1° luglio 2010
95
Entro 31 dicembre 2009
60
35
1° luglio 2010
95
Entro il 30 giugno 2010
59
36
1° gennaio 2011
95
Entro il 30 giugno 2010
60
35
1° gennaio 2011
95
Entro il 31 dicembre 2010
59
36
1° luglio 2011
95
Entro il 31 dicembre 2010
60
35
1° luglio 2011
95
Entro il 30 giugno 2011
60
36
1° gennaio 2012
96
Entro il 30 giugno 2011
61
35
1° gennaio 2012
96
Entro il 31 dicembre 2011
60
36
1° luglio 2012
96
Entro il 31 dicembre 2011
61
35
1° luglio 2012
96
Entro il 30 giugno 2012
60
36
1° gennaio 2013
96
Entro il 30 giugno 2012
61
35
1° gennaio 2013
96
Entro il 31 dicembre 2012
60
36
1° luglio 2013
96
Entro il 31 dicembre 2012
61
35
1° luglio 2013
96


Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con l’Economia, potrà essere stabilito il differimento della decorrenza dei requisiti dal 2013 dopo che sarà effettuata una verifica degli effetti finanziari derivanti dall’introduzione del nuovo sistema previdenziale.


Dal 1° gennaio 2013
61
36
Dopo la verifica
97
Dal 1° gennaio 2013
62
35
Dopo la verifica
97








MA CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI….

La Legge Maroni aveva ridotto le finestre di uscita da 4 a 2.
In attesa della definizione delle nuove norme, la presente legge stabilisce un regime transitorio di decorrenze, entro il 31 dicembre 2011.
Il provvedimento
reintroduce le 4 “finestre” di uscita
per i pensionamenti con 40 anni di contribuzione e
introduce, dal 1.1.2008
, il regime delle decorrenze per i pensionamenti di vecchiaia che prima non esistevano.


Data dei requisiti contributivi
Età
Finestre uscita
Anni 40 di contributi entro il
31 marzo di ogni anno
Almeno 57 anni entro
Il 30 giugno

1° luglio anno corrente

Anni 40 di contributi entro il
30 giugno ogni anno
Almeno 57 anni entro
Il 30 settembre

1° ottobre anno corrente

Anni 40 di contributi entro il
30 settembre ogni anno
Qualsiasi

1° gennaio anno successivo

Anni 40 di contributi entro il
31 dicembre ogni anno
Qualsiasi

1° aprile anno successivo

Per i
lavoratori autonomi
cambiano le tabelle sia per quanto riguarda l’età del pensionamento sia per le c.d. “finestre” di uscita, pertanto occorre contattare gli operato del Patronato I.N.C.A. – C.G.I.L. soprattutto per la verifica preventiva della posizione assicurativa facendosi certificare dall’Inps o dall’Inpdap la posizione assicurativa stessa.

LA TOTALIZZAZIONE


In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, dal 1.1.2008, le seguenti modifiche legislative:
la riforma del Welfare riduce da sei anni a
tre anni la durata minima
per le frazioni di accrediti utilizzabili nella totalizazione.

RISCATTO STUDI UNIVERSITARI


Riscatto del corso legale di laurea più favorevole per i richiedenti. Per le domande di riscatto presentate dal 1.1.2008
l’onere di riscatto
per periodi per i quali si applica il sistema di calcolo retributivo o contributivo
può essere versato
in unica soluzione oppure
in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi
per la rateizzazione.
Altra novità è la facoltà di riscatto
ammessa anche per chi non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
che non abbia iniziato l’attività lavorativa. In questo caso il contributo viene versato all’Inps, in evidenza contabile separata.
Il contributo è deducibile fiscalmente dall’interessato.
E’
altresì detraibile dall’imposta
dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
19%
dell’importo stesso.
E’ importante sapere che i periodi di riscatto studi universitari,
sono utili ai fini
del raggiungimento del
diritto
alla pensione anche nel caso della pensione di vecchiaia contributiva con 40 anni di contribuzione.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti normali è elevata a:
    La percentuale di commisurazione è elevata:
      E’ riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento.
      Viene disciplinata l’indennità ordinaria con
      requisiti ridotti
      con il seguente trattamento: