IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO AL CONGEDO DI DUE ANNI RETRIBUITO PER ASSISTERE IL CONIUGE AFFETTO DA HANDICAP GRAVE
La Corte Costituzionale, con una sentenza del 18 aprile scorso, ha allargato le maglie del Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) in particolare al congedo di cui all’art.42. Difatti d’ora in poi anche per assistere il coniuge affetto da grave handicap, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro senza rimetterci il posto, lo stipendio e i contributi per la pensione.
Finora potevano usufruire di questo tipo di congedo soltanto i lavoratori dipendenti che avevano la necessità di assistere i figli. Potevano usufruire di questo congedo i fratelli e sorelle nel caso in cui questi ultimi fossero orfani o figli di genitori totalmente inabili.
La Consulta ha giustamente considerato l’esclusione del coniuge irragionevole, soprattutto perché in contrasto con quanto stabilisce l’art.433 del codice civile, il quale, dettato dal vincolo matrimoniale, individua nel coniuge la prima persona tenuta a fornire al proprio consorte assistenza.
In conclusione alla luce di quanto stabilito dalla Consulta, il congedo straordinario, della durata massima di due anni, può essere chiesto dai lavoratori dipendenti privati e pubblici che abbiano la necessità di assistere il coniuge, i figli e fratelli e sorelle, con grave handicap (riconosciuto in base alla Legge 104/1992).
Tale congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
Per le giornate di assenza dal lavoro, il dipendente ha diritto ad una indennità, anticipata dall’azienda, pari alla retribuzione annua entro il tetto massimo, comprensivo anche della quota per la copertura pensionistica, che per l’anno 2007 ammonta a €. 41.233,26, aggiornato annualmente con gli indici Istat sul costo della vita. La domanda va presentata su apposito modulo, in duplice copia, all’Inps e alla ditta, allegando la documentazione sullo stato di gravità dell’handicap, rilasciata dalla Commissione medica della ASL.

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