18 giugno 2007

I lavoratori che hanno nel 2007 almeno 57 anni...

I lavoratori che hanno nel 2007 almeno 57 anni di età (56 anni se donne con figli!), ed avevano meno di 18 anni di contribuzione il 31/12/1995.

Potrebbero avere diritto alla pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.

Tale scelta va effettua entro novembre 2007, infatti dal 1.1.2008 la riforma prevede che il requisito di età sia elevato a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Anche i pensionati, iscritti alla gestione separata, possono inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia nella gestione, entro novembre 2007 se hanno già compiuto i 57 anni. Trascorso tale periodo dovranno attendere di compiere i 60 o 65 anni di età.

RIVOLGETEVI AL PATRONATO I.N.C.A. PER LA GIUSTA ED ATTENTA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN ...

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO AL CONGEDO DI DUE ANNI RETRIBUITO PER ASSISTERE IL CONIUGE AFFETTO DA HANDICAP GRAVE

La Corte Costituzionale, con una sentenza del 18 aprile scorso, ha allargato le maglie del Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) in particolare al congedo di cui all’art.42. Difatti d’ora in poi anche per assistere il coniuge affetto da grave handicap, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro senza rimetterci il posto, lo stipendio e i contributi per la pensione.

Finora potevano usufruire di questo tipo di congedo soltanto i lavoratori dipendenti che avevano la necessità di assistere i figli. Potevano usufruire di questo congedo i fratelli e sorelle nel caso in cui questi ultimi fossero orfani o figli di genitori totalmente inabili.

La Consulta ha giustamente considerato l’esclusione del coniuge irragionevole, soprattutto perché in contrasto con quanto stabilisce l’art.433 del codice civile, il quale, dettato dal vincolo matrimoniale, individua nel coniuge la prima persona tenuta a fornire al proprio consorte assistenza.

In conclusione alla luce di quanto stabilito dalla Consulta, il congedo straordinario, della durata massima di due anni, può essere chiesto dai lavoratori dipendenti privati e pubblici che abbiano la necessità di assistere il coniuge, i figli e fratelli e sorelle, con grave handicap (riconosciuto in base alla Legge 104/1992).
Tale congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
Per le giornate di assenza dal lavoro, il dipendente ha diritto ad una indennità, anticipata dall’azienda, pari alla retribuzione annua entro il tetto massimo, comprensivo anche della quota per la copertura pensionistica, che per l’anno 2007 ammonta a €. 41.233,26, aggiornato annualmente con gli indici Istat sul costo della vita. La domanda va presentata su apposito modulo, in duplice copia, all’Inps e alla ditta, allegando la documentazione sullo stato di gravità dell’handicap, rilasciata dalla Commissione medica della ASL.

06 aprile 2007

NOTIZIA IMPORTANTE

I lavoratori che hanno nel 2007 almeno 57 anni di età (56 anni se donne con figli!), ed avevano meno di 18 anni di contribuzione il 31/12/1995.

Potrebbero avere diritto alla pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.

Tale scelta va effettua entro novembre 2007, infatti dal 1.1.2008 la riforma prevede che il requisito di età sia elevato a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Anche i pensionati, iscritti alla gestione separata, possono inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia nella gestione, entro novembre 2007 se hanno già compiuto i 57 anni. Trascorso tale periodo dovranno attendere di compiere i 60 o 65 anni di età.