11 luglio 2006

BOLLETTINO SPI - GIUGNO 2006

PENSIONE SUPPLEMENTARE
E’ una pensione che si può ottenere se il soggetto richiedente è già titolare di un altro trattamento previdenziale principale e se ha versato, in qualsiasi periodo, della contribuzione obbligatoria, senza aver raggiunto un minimo contributivo sufficiente per un diritto autonomo.
• Occorre aver compiuto l’età pensionabile, pari a 60 anni per le donne o 65 per gli uomini (per coloro che hanno versato contribuzione presso la gestione separata INPS, l’età è pari a 57 anni sia per le donne che per gli uomini, fino al 31.12.1997, dal 2008 l’età di eleva a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini), in particolare aver raggiunto l’età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia nel fondo dove verrà liquidata la pensione supplementare
• Avere cessato l’attività lavorativa, se lavoratore dipendente
• La pensione decorre sempre dal mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS.
• In caso di morte del titolare, la pensione supplementare è reversibile nei confronti degli eredi previsti dalla legge.
• Non è richiesto un minimo di contribuzione accreditata
• Tale pensione non è integrabile al trattamento minimo
• In presenza di ulteriore contribuzione versata, sono liquidabili i supplementi di tale pensione.
• Il calcolo della pensione supplementare avviene sulla base del numero e del valore della contribuzione versata.

GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
➢ ( permesso retribuito di 3 giorni all’anno)
Ogni lavoratore ha diritto – ai sensi della L.53/2000 – ad un permesso retribuito (a carico del datore di lavoro) di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche non convivente) o del convivente (stabilmente residente).
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

➢ Due anni di congedo non retribuito
I lavoratori dipendenti, inoltre, per gravi e documentati motivi familiari, possono richiedere un periodo (continuativo o frazionato) di congedo non superiore a due anni (conservando il posto di lavoro). Durante tale periodo non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il regolamento applicativo elenca alcune casistiche che possono dar luogo al congedo:
• Situazione di grave disagio personale,
• Necessità che derivano dal decesso di familiari (anche se già fruito, per lo stesso motivo, dei tre giorni di permesso retribuito) oppure situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a loro carico (familiari – anche non conviventi – aventi diritto all’assistenza: membri della famiglia anagrafica, portatori di handicap, parenti e affini entro il 3° grado, coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle).
• Il congedo non è considerato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto oppure ai versamenti volontari.

Modalità di richiesta, concessione, diniego e contraddittorio sono demandati ai contratti collettivi. Il regolamento applicativo è entrato in vigore l’11.10.2000 (Dpcm n.278/2000).
Attenzione! Questo congedo non va confuso con quello retribuito, sempre per un massimo di due anni, stabilito dalla L.388/2000, per l’assistenza al figlio con handicap grave.

LA TUTELA DELL’HANDICAP

La legge n.104 del 1992 è un provvedimento controtendenza. La finalità che ci si prefigge di raggiungere è l’integrazione sociale della “persona handicappata”, la sua massima autonomia e partecipazione alla vita collettiva, con riguardo a tutti i suoi diritti.
La legge afferma principi di equità molto elevati, in particolare quando stabilisce il diritto alle prestazioni in relazione al bisogno del soggetto, alla residua capacità e all’efficacia della riabilitazione, e principi di solidarietà, quando determina la priorità degli interventi dei programmi pubblici in favore dei casi gravi, ove le necessità di assistenza siano permanenti, continuative e globali.
E proprio il mantenimento della persona nel suo ambito familiare e sociale è il fine cui devono concorrere congiuntamente servizi sanitari e sociali e tutti i servizi territoriali (scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi ed altri ancora, pubblici o privati).
Gli interventi di prevenzione sono disciplinati dalle regioni.
La legge affronta il problema delle barriere architettoniche e dei trasporti pubblici e individuali; sono regolamentati i parcheggi riservati, il diritto di voto, la concessione di contributi per un’idonea tipologia di edilizia privata, nuova o riattata, e la facoltà di detrarre dal reddito imponibile le spese mediche e quelle di assistenza specifica.
La situazione della persona handicappata può ritenersi con connotazione di gravità, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione. L’accertamento di tale situazione di gravità compete alle commissioni mediche per l’invalidità civile costituite presso le ASL.
L’assistenza ai figli minori con handicap
Diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro (con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione) fino a tre anni suscettibile di frazionamento, o, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito, sempre fino al compimento del terzo anno di età del bambino (ai sensi della L.53/2000, art.20, è ora possibile per il genitore lavoratore fruire del prolungamento dell’astensione facoltativa o dei riposi orari fino ai 3 anni di età del bambino nonché dei giorni di permesso dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora l’altro genitore non abbia diritto a tali benefici) . Per i periodi successivi al terzo anno di età del bambino portatore di handicap in situazione di gravità, la madre lavoratrice o, in alternativa il padre, ha diritto a tre giorni di permesso mensile indennizzato fruibili anche in maniera continuativa.
Genitori di figli maggiorenni
Il D.lgs. n.151/2001 ha definitivamente sancito che i “riposi, i permessi ed i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto” e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore età del figlio portatore di handicap grave. Le innovazioni introdotte, riguardano in particolare i genitori di figli disabili maggiorenni, prevedendo la possibilità di fruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 e dei benefici di cui alla L.388/2000.
Familiari di persone handicappate (parenti o affini entro il 3° grado)
La legge 53/2000 art.20 ha stabilito che i permessi mensili di tre giorni, spettano anche ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado (linea retta: madre/figlio è di 1° grado, nonno/nipote è di 2° grado; linea collaterale: fratelli è di 2° grado, zio/nipote è di 3° grado), portatore di handicap, ancorchè non convivente, sempre che non sia ricoverato a tempo pieno.
Le domande vanno presentate all’Inps e, in copia, al datore di lavoro e hanno validità per i 12 mesi successivi.
Tutele
oltre ai permessi è possibile far valere alcune tutele:
• Diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
• Divieto di trasferimento in altra sede, senza consenso.
Contributi figurativi
I tre giorni di permesso mensile concessi ai disabili e loro familiari, sono coperti da contribuzione figurativa, da accreditarsi su domanda degli interessati.
Congedo retribuito di due anni
L’art.42, D.lgs. 151/2001 prevede che i genitori lavoratori alternativamente, abbiano diritto ad un congedo retribuito della durata complessiva di 2 anni per assistere il figlio affetto da grave handicap. Dopo la scomparsa dei genitori il medesimo diritto è riconosciuto ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi anche se l’handicappato è maggiorenne (la Corte Costituzionale ha esteso il congedo straordinario a fratelli e sorelle anche quando i genitori non sono deceduti, ma “solo” impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato). Il congedo è frazionabile anche a giorni. L’indennità è pari all’ultima retribuzione nel limite annuo di €.36.151,98 ed è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Contribuzione figurativa: il valore retributivo settimanale da accreditare figurativamente, deve essere determinato con riferimento all’ammontare della retribuzione percepita in misura intera, in costanza di lavoro, nell’anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere, ovvero nel primo anno utile, precedente o successivo, escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta.
Altre agevolazioni
Dal 1.1.1998 è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura ridotta del 4% alle cessioni dei motoveicoli e degli autoveicoli, senza limite di valore, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei portatori di handicap o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Anche i sussidi per gli handicappati (dal computer alle apparecchiature tecniche) sono assoggettati all’Iva al 4%, anziché al 20%. E’ prevista l’esenzione dall’imposta erariale di trascrizione, nonché l’esenzione dall’imposta di registro per i passaggi di proprietà per i motoveicoli e gli autoveicoli. Su detti veicoli è previsto l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

AFFITTO ABITAZIONE
Contributo Statale al pagamento del canone. La legge 431/98 prevede l’istituzione di un fondo nazionale per il sostegno all’accesso ad abitazioni in locazione per i nuclei familiari meno abbienti. Il Dm 7/6/99 ha dettato le regole per la determinazione di tali contributi ed i requisiti minimi per accedervi. Apposite graduatorie comunali stabiliranno la concessione dei contributi in presenza dei seguenti requisiti:
• Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime Inps, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%. In questo caso, l’incidenza del canone viene ridotta al 14% (nel 2006, ad esempio, non resterà più di €.119,72 di canone mensile a carico di questi indigenti), mentre la misura dell’integrazione sarà fino a concorrenza dell’intero ammontare del canone e comunque non superiore a €.3.098,74 annui
• Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. In questo caso, l’incidenza del canone sul reddito viene ridotta fino al 24% ed il contributo non potrà essere superiore a €.2.324,06 annui.
In presenza di ultrasessantacinquenni, di disabili, di analoghe situazioni di debolezza sociale, il contributo da assegnare o, in alternativa, i limiti di reddito suindicati, possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.


PER ULTERIORI INFORMAZIONI, GLI UFFICI DELL’I.N.C.A. E DELLO S.P.I. – CGIL - SONO A DISPOSIZIONE.

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