15 giugno 2006

BOLLETTINO SPI – MAGGIO 2006

Divorziati reversibilità

In assenza di coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto alla pensione ai superstiti, alle seguenti condizioni:
• Il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno di divorzio e non si sia nuovamente risposato;
• Il coniuge divorziato dante causa, sia deceduto dopo il 12.3.1987, per la non retroattività (legge 74/87 che regolamenta il diritto in caso di divorzio. –sentenza n.5939/91, Cass.Sez.unite);
• La contribuzione da cui trae origine la reversibilità sia anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio.
La legge 263/2005 ha stabilito che la titolarità dell’assegno di mantenimento si realizza mediante l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale.

Pensionate INPDAP: riconoscimento maternità fuori dal rapporto di lavoro.

Anche alle pensionate Inpdap, così come avviene per il settore privato, l’Inpdap deve riconoscere l’accredito dei contributi figurativi per maternità intervenute fuori dal rapporto di lavoro (quando cioè erano casalinghe o disoccupate), in quanto dalle disposizioni in materia il legislatore ha chiarito ed ha voluto tutelare e proteggere la maternità e le sue conseguenze sui diritti alle donne, a prescindere dalla collocazione temporale e dalla circostanza che le stesse fossero in servizio o meno all’atto della legge. Ad affermarlo sono state varie sezioni regionali della Corte dei Conti.
Le pensionate in questione devono rivolgersi agli uffici SPI e INCA per l’inoltro della domanda.

Esenzione dai ticket farmaceutici
Ai sensi della nuova delibera (n.54-2431 del 20 marzo 2006) hanno diritto all’esenzione dai ticket farmaceutici:
1. cittadini residenti di età maggiore di 65 anni, appartenenti a nuclei familiari (si intende quello individuato ai fini fiscali e non anagrafici) con reddito riferito all’anno precedente non superiore a 15.000 euro al lordo degli oneri deducibili.
2.
- cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego;
- cittadini iscritti nelle liste di mobilità;
- cittadini in cassa integrazione straordinaria.
3. cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malattie terminali).
IL MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE E’ DISPONIBILE PRESSO LE SEDI SPI - CGIL

A cura di Maria Oberti

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