15 giugno 2006

BOLLETTINO SPI Aprile 2006

DECRETO-LEGGE N.4/2006 –MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMM.NE

Il decreto legge all’art.6, (convertito in Legge n.80/2006) interviene in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità. In particolare le Regioni devono adottare disposizioni per unificare le procedure di accertamento sanitario presso le Asl con unica data di visita medica per accertamenti di invalidità civile, cecità e sordomutismo e dell’handicap (laddove richiesto).
Inoltre, per la generalità del personale della scuola, alle persone riconosciute portatrici di handicap in base alla L.104/92 superiore ai 2/3, non si può impedire la richiesta di trasferimento ad altra sede più vicina al proprio domicilio nei primi anni di immissione in ruolo e al personale docente che assiste con continuità un parente o affine entro il 3° grado handicappato.
Ancora, ai soggetti, titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, affetti da menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, non devono essere sottoposti a visite di revisione.
Attenzione ad un comma aggiuntivo (3-bis) presente nella legge di conversione che riguarda i malati oncologici. Per questi cittadini viene previsto un iter di accertamento accelerato dell’invalidità civile o dell’handicap che deve essere effettuato dalle Commissioni ASL entro 15 giorni dalla data della domanda. Tali accertamenti hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti (agevolazioni lavorative, esenzione ticket, provvidenze economiche di invalidità civile ed eventuali altri benefici disposti con leggi regionali).

RISARCIMENTO PER DANNI IRREVERSIBILI DA VACCINAZIONI, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. (L.210/92 e successive modificazioni).


Lo Stato risarcisce le persone danneggiate da complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, contagio HIV e epatite per motivi professionali.
Beneficiari: persone che hanno riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica a seguito di:
• Vaccinazioni
- obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana;
- non obbligatorie, ma necessarie (per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero).
• Contatto con persona vaccinata.
• Infezioni da HIV contratta a seguito di:
- somministrazione di sangue e suoi derivati;
- contatto con liquidi biologici da operatori sanitari durante il servizio.
• Epatiti post-trasfusionali e da contatto biologico in operatori sanitari durante il servizio.
• Contagio da uno dei soggetti precedentemente indicati.
Termini della domanda: i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati o i soggetti affetti da epatite professionale devono presentare domanda entro il termine perentorio di 3 anni, mentre per i soggetti affetti da HIV il termine è di 10 anni.
I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
I soggetti danneggiati da vaccinazione possono presentare domanda per ottenere l’assegno entro il termine di dieci anni dalla data di conoscenza del danno.
Gli eredi di un soggetto deceduto a seguito di patologia causata da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati possono presentare domanda per l’ottenimento dell’indennizzo di un assegno entro il termine perentorio di 10 anni dalla data del decesso del proprio congiunto.
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l’interessato può presentare domanda di revisione entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell’evento.
L’indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni determinato da apposita tabella. Tale indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra l’assegno reversibile e un assegno una tantum di 150 milioni.
Questi soggetti sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria.


LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA INAIL IN CAPITALE – termini di prescrizione.

La liquidazione in capitale è prevista solo e soltanto nei casi di infortunio e M.P. verificatisi prima del 25.7.2000, dopo la scadenza dei termini revisionali (10 anni per infortunio e 15 anni per M.P.) risulti un grado di inabilità compreso tra l’11% e il .15%. l’Inail dovrà sostituire alla rendita una somma capitalizzata ossia pagata una tantum, senza scelta discrezionale alcuna. Partendo dalla considerazione che la liquidazione in parola è obbligatoria, ove per qualunque ragione non si sia provveduto a tale liquidazione alle scadenze previste dal Testo Unico, tale liquidazione in capitale può essere effettuata successivamente, senza che a ciò osti alcun termine prescrizionale. Occorre però porre la massima attenzione al grado di inabilità raggiunto al momento della scadenza dei termini revisionali. E’ pertanto importante richiamare a visita gli interessati prima della maturazione del termine di legge per le revisioni, onde verificare se realmente sussistono, a quel momento, le condizioni per la liquidazione in capitale della rendita.



GESTIONE SEPARATA: diritto all’ANF – per il nucleo familiare a composizione reddituale mista, in cui il requisito del 70% del reddito complessivo derivi unicamente da lavoro dipendente

Il D.M.4.4.202, ha previsto che i soggetti iscritti alla gestione separate tenuti al versamento contributivo dello 0,50%, hanno diritto all’ANF purchè il reddito proveniente da attività assicurata alla gestione separata sia pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. La stessa disposizione ha chiarito che tale percentuale può essere realizzata sommando al reddito da attività assicurata alla gestione separata il reddito proveniente da lavoro dipendente. Con la circolare Inps n.25 del 16.2.06, si è pervenuti ad un’interpretazione estensiva della norma: il requisito del 70% del reddito complessivo può concretizzarsi con la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato, senza specificare la misura delle percentuali dei due tipi di reddito che serve per raggiungere il cumulo. Pertanto il diritto all’anf viene quindi riconosciuto anche ad un lavoratore parasubordinato, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell’anno di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente e il reddito da lavoro parasubordinato sia uguale a zero.

LAVORO PART-TIME E VERSAMENTI VOLONTARI
– Circolare INPS n.29 del 23.2.2006
L’art.8 del decreto legislativo n.564 del 16.9..1996 concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all’AGO o ad una forma di previdenza sostitutiva od esclusiva (dip.pubblici), la possibilità di coprire di assicurazione mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31.12.1996 non coperti da contribuzione obbligatoria. L’INPS ha dettato le norme applicative (come alternativa alla facoltà di riscatto), circa la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale (verticale, orizzontale e misto).
Requisiti per l’autorizzazione:
• Almeno 1 anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.
Il versamento dei contributi volontari avrà funzione di:
• Copertura utile ai fini del diritto e della misura della pensione – nei casi di part-time verticale;
• Integrativa utile ai fini della misura della pensione – nei casi di part-time orizzontale;
• Integrativa utile ai fini della misura della pensione – per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura – utile ai fini del diritto e della misura della pensione – per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.
La domanda va presentata
All’INPS – attraverso il Patronato INCA – (su apposito modulo) entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori del CUD riferita all’anno interessato. Decorso detto termine non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamenti volontari, ma potrà essere esercitatala sola facoltà di riscatto.
L’INPS individua un tempo massimo per presentare le domande per richiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari per gli anni dal 1997 al 2004, ENTRO IL 23 MAGGIO 2006, PENA LA DECADENZA, con pagamento in unica soluzione entro il trimestre successivo alla notifica dell’autorizzazione.

NUOVA DISCIPLINA IN FAVORE DEI MINORATI AUDUTIVI: LEGGE N.95/2006


Questa legge dispone la sostituzione del termine “sordomuto” con il termine “sordo”. Tale modifica è formale e non riguarda le modalità sostanziali medico-legali di accertamento sanitario della minorazione sensoriale dell’udito.


CERTIFICAZIONE PROVVISORIA DELL’HANDICAP GRAVE

Circolare INPS n.32 del 3.3.2006
L’Inps emana una circolare di “prime istruzioni” relativamente alla possibilità, stabilita per legge, della certificazione provvisoria per i soggetti richiedenti l’accertamento di grave handicap, finalizzato alla fruizione delle agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92. Con legge 423/93, il legislatore dispose che, “qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda”, l’interessato potesse richiedere un accertamento – in via provvisoria e ai soli fini previsti dall’art.33 L.104/92 – a un medico specialista nella patologia denunciata nella documentazione medica allegata alla domanda ,“in servizio presso Asl da cui è assistito”. L’Inps aveva chiarito, con circ. n.80/95, che l’accertamento provvisorio produce effetto fino all’accertamento definitivo della Commissione, che deve pronunciarsi ai sensi della L.423/93 entro 180 giorni dalla data della domanda. L’interessato può chiedere la certificazione provvisoria, superati 90 gg. dalla presentazione della domanda, senza convocazione a visita medica, la quale è valida per i successivi 180 gg.
La Legge n.80/2006 stabilisce che siano le Regioni ad adottare disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alla unificazione delle procedure di accertamento sanitario, prevedendo un’unica data, forma, modalità e sede per accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordomutismo e hancap/handicap grave.
L’Istituto, con questa circolare (n.32/06), indica chi può essere considerato “medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la Asl competente”, e cioè:
• può trattarsi del medico dipendente dell’Ospedale, gestiti direttamente dalle Asl……
• può trattarsi del medico che segue in corsia il soggetto per quel ricovero alla conclusione del quale si emette la certificazione provvisoria di grave handicap….
Importante precisazione posta dall’Istituto riguarda il contenuto della certificazione provvisoria che, accanto alla diagnosi clinica, deve contenere la descrizione medico-legale dei requisiti legati all’handicap ed alla sua gravità. Vanno esplicitate, nel certificato, le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazioni che la patologia determina. Occorre far presente agli assistiti, l’importanza di far presente al “medico dell’ospedale” la necessità di esplicitare, oltre alla diagnosi, anche lo stato di grave handicap “in verità, scienza e coscienza”. L’Istituto afferma, nella circolare, che il giudizio della commissione Asl viene ritenuto di “rango superiore” rispetto a quello emesso dal “medico dell’ospedale”, quindi dalla certificazione provvisoria. Tuttavia, l’Istituto considera valida-transitoriamente e ai soli fini delle agevolazioni richieste – la certificazione emessa dalla Commissione Asl. L’Inps avverte che potrebbero esserci conseguenze: nel caso la Commissione medica di verifica non dovesse condividere il riconoscimento della gravità dell’handicap “si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate poiché ritenute indebite” Pertanto l’Inps afferma la necessità che il lavoratore rilasci dichiarazione di consapevolezza che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la scadenza dei primi 6 mesi.
In via cautelativa, è bene che il lavoratore, in attesa del giudizio definitivo di “grave handicap”, tenga delle giornate di ferie che potrebbero essere utili per coprire i giorni di permesso ex lege 104/92 usufruiti oltre il 180° giorni.


RIFORMA PENSIONISTICA IN FRANCIA – Pensione di reversibilità e assegno vedovile


In merito alla pensione di reversibilità vi sono state modifiche riguardanti l’età: i 55 anni precedentemente richiesti il diritto alla prestazione, vengono abbassati gradualmente fino ad essere del tutto soppressi a partire dal 2011. Inoltre dal 1.7.2004, la pensione di reversibilità può essere concessa qualunque sia la durata del matrimonio ed anche in caso di nuovo matrimonio.
L’assegno vedovile, a decorrere dal 1.7.2004 è stato soppresso, anche se continuerà ad essere erogato fino al 31.12.2010 a favore dei soggetti che non soddisfano i requisiti anagrafici di cui sopra.


IL CONTROLLO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA INPS: modello C U D – 2006 e procedura E-MENS.


In questi giorni i lavoratori dipendenti stanno ricevendo il modello CUD/2006 relativo all’anno fiscale 2005 e, come già denunciato da tempo dal Patronato INCA CGIL, è stato eliminato il quadro riepilogativo dei dati previdenziali compreso il dettaglio delle contribuzioni figurative (malattia, infortunio,ecc…) utili per il controllo e il calcolo della pensione.
I dati retributivi e contributivi, fra datori di lavoro e l’INPS, vengono trasmessi in via telematica, tenendo il lavoratore all’oscuro di tutto ciò.
La procedura è denominata E-mens.
La legge stabilisce che le informazioni verranno successivamente fornite tramite l’estratto contributivo che verrà inviato dall’INPS ogni anno, ma come possiamo fidarci se le Amministrazioni Pubbliche non hanno nemmeno i soldi per i francobolli??
L’altro dato soppresso è “l’accantonamento complessivo del TFR – ex punto 22 del CUD” pertanto se il lavoratore vorrà conoscere o ancora meglio tentare un controllo dell’importo del proprio accantonamento TFR, dovrà richiederlo al datore di lavoro tutti gli anni, ma l’obbligo di inserirlo sul CUD è stato eliminato.
Credo che tale situazione vada denunciata e informati correttamente i lavoratori…come possiamo esercitare una funzione di controllo senza tali dati !!!!

Gli obiettivi che questa nuova procedura E-mens si pone, sono sicuramente condivisibili, se riferiti all’utilizzo e alle potenzialità dell’invio telematico, ma ci si è dimenticati, ancora una volta, del diritto fondamentale dei lavoratori: essere informati nel merito e in modo tempestivo dei dati retributivi e contributivi che viaggiano via cavo fra il datore di lavoro e l’INPS.
Pertanto è necessario che siamo tutti consapevoli che dietro una parvenza di efficienza burocratica, si mettono a rischio i diritti dei lavoratori e l’impossibilità da parte dei Patronati di svolgere il loro compito di tutela e di consulenza, in particolare per i giovani lavoratori destinatari del sistema contributivo, il controllo della posizione assicurativa è determinante per una corretta gestione della posizione stessa.

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