ATTENTI ALLA SCADENZA:
per il periodo dal 1997 AL 2004 Prorogato il termine
L’art.8 del decreto legislativo n.564 del 16.9.1996 concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all’AGO o ad una forma di previdenza sostitutiva od esclusiva (dip.pubblici), la possibilità di coprire di assicurazione mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31.12.1996 non coperti da contribuzione obbligatoria. L’INPS con apposita circolare, detta le norme applicative (come alternativa alla facoltà di riscatto), circa la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale (verticale, orizzontale e misto).
REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE:
• almeno 1 anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.
IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI AVRA’ FUNZIONE DI:
- copertura utile ai fini del diritto e della misura della pensione – nei casi di part-time verticale;
- integrativa utile ai fini della misura della pensione – nei casi di part-time orizzontale;
- integrativa utile ai fini della misura della pensione – per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura – utile ai fini del diritto e delle misura della pensione – per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.
LA DOMANDA VA PRESENTATA
All’INPS (su apposito modulo) entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori del CUD riferita all’anno interessato. Decorso detto termine non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamenti volontari, ma potrà essere esercitata la sola facoltà di riscatto.
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