16 dicembre 2006

Dicembre 2006

IMPORTO AGGIUNTIVO DI 154,94 EURO

Con la rata di pensione di dicembre, l’Inps metterà in pagamento, un importo aggiuntivo di 154,94 euro a favore di coloro che percepiscono con uno a più trattamenti, somme non superiori al trattamento minimo. Per vedersi attribuire l’aumento, il pensionato deve superare un doppio sbarramento:
1. Se ai fini IRPEF non si supera l’importo del trattamento minimo di 5.558,54 euro annui, i 154,94 euro vengono pagati per intero. Mentre se si collocano in una fascia leggermente superiore , compresa tra 5..558,94 e 5.713,48 il beneficio spetta per la differenza. Attenzione perché gli importo di pensione da prendere in considerazione comprendono anche le maggiorazioni sociali.
2. Constatato che la pensione in pagamento rientra nei tetti indicati, occorre verificare il reddito. Il pensionato solo non deve superare, per il 2006, una volta e mezzo il trattamento minimo Inps cioè 8.337,81. Per i coniugati , fermo restando il limite di reddito personale, il reddito della coppia, anno 2006, non deve superare tre volte lo stesso parametro cioè 16.675,62.
Se ricorrono tali condizioni, l’importo aggiuntivo viene corrisposto anche ai pensionati di altri enti (statali, lavoratori dello spettacolo, liberi professionisti, ecc…).
Sono esclusi i titolari di pensione e assegno sociale, gli invalidi civili, e i titolari di pensione con importo esiguo pagato a cadenza semestrale o annuale.
Questo bonus non costituisce reddito ai fini fiscali.
Il pagamento dell’importo aggiuntivo viene effettuato dall’Inps in via provvisoria sulla base dei redditi dichiarati negli anni precedenti. Se i redditi dell’anno in corso, dopo la verifica, risultano superiori ai limiti previsti, le somme corrisposte in più verranno recuperate.

MAGGIORAZIONI SOCIALI SULLE PENSIONI

Comunichiamo a tutti i pensionati Inps, Inpdap (statali, enti locali, ecc.), invalidi civili, che sulle pensioni minime e sociali è riconosciuta, a rigide condizioni di reddito, questa prestazione assistenziale denominata “maggiorazione sociale”. Questo beneficio spetta ai pensionati a partire dal 60° anno di età ed è subordinato anche al non superamento dei limiti di reddito personale e coniugale.
Precisiamo che, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti, la maggiorazione sociale della pensione viene corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.
Inoltre dal 1.1.2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni, tale maggiorazione potrebbe essere incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro (un milione delle vecchie lire) al mese per 13 mensilità.

POICHE’ GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI NON LIQUIDANO NESSUNA PRESTAZIONE IN AUTOMATICO, INVITIAMO I PENSIONATI A FAR CONTROLLARE L’IMPORTO DI PENSIONE
IN OCCASIONE DELLA NUOVA EMISSIONE DEL MOD. O BIS/M , AL FINE DI NON PERDERE GLI ARRETRATI CHE OVVIAMENTE SCATTANO DAL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.


E’ bene ricordare che occorre controllare l’eventuale diritto all’assegno al nucleo familiare (a maggior ragione se è presente nel nucleo una persona inabile), diritto all’assegno sociale, integrazione al trattamento minimo, ecc…

Ricordiamo ai pensionati che ancora svolgono attività lavorativa, che devono inoltrare domanda per il supplemento di pensione, ogni 5 anni dal pensionamento o dal precedente supplemento, per aggiornare l’importo della pensione stessa.

Ai titolari di assegno di invalidità Inps, consigliamo di mettersi in contatto con il Patronato INCA per verificare la possibilità di ottenere la pensione di anzianità (35 anni legati all’età, oppure 40 anni di contributi) in luogo dell’invalidità, oppure di trasformare l’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età richiesta dalla legge.

E’ MOLTO IMPORTANTE CONTROLLARE LA VOSTRA PENSIONE!!!

POTREBBERO ESSERE CAMBIATE DELLE NORMATIVE DI LEGGE CHE VI RIGUARDANO.

AFFRETTATEVI, IL SINDACATO DEI PENSIONATI (SPI) E L’INCA SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE.

16 ottobre 2006

Ottobre 2006

CUMULO PENSIONE-LAVORO: L’art.10 del D.L.gvo 503/1992, ha introdotto il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, pertanto dispone che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente erogatore della pensione, la dichiarazione (mod.503/AUT) dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi. Il lavoratore dipendente titolare anche di pensione parzialmente o totalmente in cumulabile con i redditi prodotti, dovrà darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro, utilizzando l’informazione contenuta nel modello Obism, che l’Inps ogni anno invia al domicilio.
Successivi provvedimenti hanno variato radicalmente lo scenario (L.662/96; L.449/97; L.448/98; L.388/2000), fino all’ultimo intervento introdotto dalla legge finanziaria 2003 n.289/2002 art.44. Ai pensionati di anzianità con decorrenza della pensione fino al 1.12.2002 è stata concessa la facoltà di versare una quota “una tantum” al fine di accedere al diritto di cumulare integralmente la pensione con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo, norma ancora in vigore per particolari situazioni.
Alleghiamo la tabella riepilogativa del “cumulo pensione e reddito da lavoro” per le pensioni di anzianità

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
Ricordiamo a tutti i pensionati, titolari di pensioni liquidate nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che ogni anno, a partire dal 1° luglio, cambiano le tabelle dei limiti di reddito per il diritto all’assegno al nucleo familiare.
Per quei pensionati che oggi non percepiscono questa prestazione, è opportuno l’eventuale controllo rispetto al reddito, in quanto potrebbero rientrare nel diritto di ottenere l’ANF, provvedendo, con l’aiuto dei delegati SPI del vostro territorio, ad inoltrare la domanda presso l’ente previdenziale.
E’ importante sapere che, se nel nucleo familiare sono presenti persone inabili al 100%, i limiti di reddito da non superare per il diritto all’assegno al nucleo familiare e gli importi degli assegni stessi, sono molto più elevati e anche in questo caso occorre predisporre la domanda da inoltrare presso l’ente previdenziale.
Inoltre non dimentichiamo che il diritto all’assegno al nucleo familiare scatta anche per vedove o vedovi (quindi per se stessi), titolari di pensione di reversibilità del fondo pensioni lavoratori dipendenti, che siano riconosciuti totalmente inabili al 100%.
Verifica gli importi di reddito

11 luglio 2006

BOLLETTINO SPI - GIUGNO 2006

PENSIONE SUPPLEMENTARE
E’ una pensione che si può ottenere se il soggetto richiedente è già titolare di un altro trattamento previdenziale principale e se ha versato, in qualsiasi periodo, della contribuzione obbligatoria, senza aver raggiunto un minimo contributivo sufficiente per un diritto autonomo.
• Occorre aver compiuto l’età pensionabile, pari a 60 anni per le donne o 65 per gli uomini (per coloro che hanno versato contribuzione presso la gestione separata INPS, l’età è pari a 57 anni sia per le donne che per gli uomini, fino al 31.12.1997, dal 2008 l’età di eleva a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini), in particolare aver raggiunto l’età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia nel fondo dove verrà liquidata la pensione supplementare
• Avere cessato l’attività lavorativa, se lavoratore dipendente
• La pensione decorre sempre dal mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS.
• In caso di morte del titolare, la pensione supplementare è reversibile nei confronti degli eredi previsti dalla legge.
• Non è richiesto un minimo di contribuzione accreditata
• Tale pensione non è integrabile al trattamento minimo
• In presenza di ulteriore contribuzione versata, sono liquidabili i supplementi di tale pensione.
• Il calcolo della pensione supplementare avviene sulla base del numero e del valore della contribuzione versata.

GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
➢ ( permesso retribuito di 3 giorni all’anno)
Ogni lavoratore ha diritto – ai sensi della L.53/2000 – ad un permesso retribuito (a carico del datore di lavoro) di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche non convivente) o del convivente (stabilmente residente).
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

➢ Due anni di congedo non retribuito
I lavoratori dipendenti, inoltre, per gravi e documentati motivi familiari, possono richiedere un periodo (continuativo o frazionato) di congedo non superiore a due anni (conservando il posto di lavoro). Durante tale periodo non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il regolamento applicativo elenca alcune casistiche che possono dar luogo al congedo:
• Situazione di grave disagio personale,
• Necessità che derivano dal decesso di familiari (anche se già fruito, per lo stesso motivo, dei tre giorni di permesso retribuito) oppure situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a loro carico (familiari – anche non conviventi – aventi diritto all’assistenza: membri della famiglia anagrafica, portatori di handicap, parenti e affini entro il 3° grado, coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle).
• Il congedo non è considerato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto oppure ai versamenti volontari.

Modalità di richiesta, concessione, diniego e contraddittorio sono demandati ai contratti collettivi. Il regolamento applicativo è entrato in vigore l’11.10.2000 (Dpcm n.278/2000).
Attenzione! Questo congedo non va confuso con quello retribuito, sempre per un massimo di due anni, stabilito dalla L.388/2000, per l’assistenza al figlio con handicap grave.

LA TUTELA DELL’HANDICAP

La legge n.104 del 1992 è un provvedimento controtendenza. La finalità che ci si prefigge di raggiungere è l’integrazione sociale della “persona handicappata”, la sua massima autonomia e partecipazione alla vita collettiva, con riguardo a tutti i suoi diritti.
La legge afferma principi di equità molto elevati, in particolare quando stabilisce il diritto alle prestazioni in relazione al bisogno del soggetto, alla residua capacità e all’efficacia della riabilitazione, e principi di solidarietà, quando determina la priorità degli interventi dei programmi pubblici in favore dei casi gravi, ove le necessità di assistenza siano permanenti, continuative e globali.
E proprio il mantenimento della persona nel suo ambito familiare e sociale è il fine cui devono concorrere congiuntamente servizi sanitari e sociali e tutti i servizi territoriali (scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi ed altri ancora, pubblici o privati).
Gli interventi di prevenzione sono disciplinati dalle regioni.
La legge affronta il problema delle barriere architettoniche e dei trasporti pubblici e individuali; sono regolamentati i parcheggi riservati, il diritto di voto, la concessione di contributi per un’idonea tipologia di edilizia privata, nuova o riattata, e la facoltà di detrarre dal reddito imponibile le spese mediche e quelle di assistenza specifica.
La situazione della persona handicappata può ritenersi con connotazione di gravità, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione. L’accertamento di tale situazione di gravità compete alle commissioni mediche per l’invalidità civile costituite presso le ASL.
L’assistenza ai figli minori con handicap
Diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro (con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione) fino a tre anni suscettibile di frazionamento, o, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito, sempre fino al compimento del terzo anno di età del bambino (ai sensi della L.53/2000, art.20, è ora possibile per il genitore lavoratore fruire del prolungamento dell’astensione facoltativa o dei riposi orari fino ai 3 anni di età del bambino nonché dei giorni di permesso dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora l’altro genitore non abbia diritto a tali benefici) . Per i periodi successivi al terzo anno di età del bambino portatore di handicap in situazione di gravità, la madre lavoratrice o, in alternativa il padre, ha diritto a tre giorni di permesso mensile indennizzato fruibili anche in maniera continuativa.
Genitori di figli maggiorenni
Il D.lgs. n.151/2001 ha definitivamente sancito che i “riposi, i permessi ed i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto” e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore età del figlio portatore di handicap grave. Le innovazioni introdotte, riguardano in particolare i genitori di figli disabili maggiorenni, prevedendo la possibilità di fruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 e dei benefici di cui alla L.388/2000.
Familiari di persone handicappate (parenti o affini entro il 3° grado)
La legge 53/2000 art.20 ha stabilito che i permessi mensili di tre giorni, spettano anche ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado (linea retta: madre/figlio è di 1° grado, nonno/nipote è di 2° grado; linea collaterale: fratelli è di 2° grado, zio/nipote è di 3° grado), portatore di handicap, ancorchè non convivente, sempre che non sia ricoverato a tempo pieno.
Le domande vanno presentate all’Inps e, in copia, al datore di lavoro e hanno validità per i 12 mesi successivi.
Tutele
oltre ai permessi è possibile far valere alcune tutele:
• Diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
• Divieto di trasferimento in altra sede, senza consenso.
Contributi figurativi
I tre giorni di permesso mensile concessi ai disabili e loro familiari, sono coperti da contribuzione figurativa, da accreditarsi su domanda degli interessati.
Congedo retribuito di due anni
L’art.42, D.lgs. 151/2001 prevede che i genitori lavoratori alternativamente, abbiano diritto ad un congedo retribuito della durata complessiva di 2 anni per assistere il figlio affetto da grave handicap. Dopo la scomparsa dei genitori il medesimo diritto è riconosciuto ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi anche se l’handicappato è maggiorenne (la Corte Costituzionale ha esteso il congedo straordinario a fratelli e sorelle anche quando i genitori non sono deceduti, ma “solo” impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato). Il congedo è frazionabile anche a giorni. L’indennità è pari all’ultima retribuzione nel limite annuo di €.36.151,98 ed è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Contribuzione figurativa: il valore retributivo settimanale da accreditare figurativamente, deve essere determinato con riferimento all’ammontare della retribuzione percepita in misura intera, in costanza di lavoro, nell’anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere, ovvero nel primo anno utile, precedente o successivo, escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta.
Altre agevolazioni
Dal 1.1.1998 è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura ridotta del 4% alle cessioni dei motoveicoli e degli autoveicoli, senza limite di valore, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei portatori di handicap o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Anche i sussidi per gli handicappati (dal computer alle apparecchiature tecniche) sono assoggettati all’Iva al 4%, anziché al 20%. E’ prevista l’esenzione dall’imposta erariale di trascrizione, nonché l’esenzione dall’imposta di registro per i passaggi di proprietà per i motoveicoli e gli autoveicoli. Su detti veicoli è previsto l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

AFFITTO ABITAZIONE
Contributo Statale al pagamento del canone. La legge 431/98 prevede l’istituzione di un fondo nazionale per il sostegno all’accesso ad abitazioni in locazione per i nuclei familiari meno abbienti. Il Dm 7/6/99 ha dettato le regole per la determinazione di tali contributi ed i requisiti minimi per accedervi. Apposite graduatorie comunali stabiliranno la concessione dei contributi in presenza dei seguenti requisiti:
• Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime Inps, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%. In questo caso, l’incidenza del canone viene ridotta al 14% (nel 2006, ad esempio, non resterà più di €.119,72 di canone mensile a carico di questi indigenti), mentre la misura dell’integrazione sarà fino a concorrenza dell’intero ammontare del canone e comunque non superiore a €.3.098,74 annui
• Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. In questo caso, l’incidenza del canone sul reddito viene ridotta fino al 24% ed il contributo non potrà essere superiore a €.2.324,06 annui.
In presenza di ultrasessantacinquenni, di disabili, di analoghe situazioni di debolezza sociale, il contributo da assegnare o, in alternativa, i limiti di reddito suindicati, possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.


PER ULTERIORI INFORMAZIONI, GLI UFFICI DELL’I.N.C.A. E DELLO S.P.I. – CGIL - SONO A DISPOSIZIONE.

19 giugno 2006

Autorizzazione ai versamenti volontari Part-Time

ATTENTI ALLA SCADENZA:
per il periodo dal 1997 AL 2004 Prorogato il termine

L’art.8 del decreto legislativo n.564 del 16.9.1996 concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all’AGO o ad una forma di previdenza sostitutiva od esclusiva (dip.pubblici), la possibilità di coprire di assicurazione mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31.12.1996 non coperti da contribuzione obbligatoria. L’INPS con apposita circolare, detta le norme applicative (come alternativa alla facoltà di riscatto), circa la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale (verticale, orizzontale e misto).

REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE:
• almeno 1 anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.
IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI AVRA’ FUNZIONE DI:
- copertura utile ai fini del diritto e della misura della pensione – nei casi di part-time verticale;
- integrativa utile ai fini della misura della pensione – nei casi di part-time orizzontale;
- integrativa utile ai fini della misura della pensione – per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura – utile ai fini del diritto e delle misura della pensione – per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.
LA DOMANDA VA PRESENTATA
All’INPS (su apposito modulo) entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori del CUD riferita all’anno interessato. Decorso detto termine non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamenti volontari, ma potrà essere esercitata la sola facoltà di riscatto.

Scarica qui il volantino

15 giugno 2006

BOLLETTINO SPI – MAGGIO 2006

Divorziati reversibilità

In assenza di coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto alla pensione ai superstiti, alle seguenti condizioni:
• Il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno di divorzio e non si sia nuovamente risposato;
• Il coniuge divorziato dante causa, sia deceduto dopo il 12.3.1987, per la non retroattività (legge 74/87 che regolamenta il diritto in caso di divorzio. –sentenza n.5939/91, Cass.Sez.unite);
• La contribuzione da cui trae origine la reversibilità sia anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio.
La legge 263/2005 ha stabilito che la titolarità dell’assegno di mantenimento si realizza mediante l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale.

Pensionate INPDAP: riconoscimento maternità fuori dal rapporto di lavoro.

Anche alle pensionate Inpdap, così come avviene per il settore privato, l’Inpdap deve riconoscere l’accredito dei contributi figurativi per maternità intervenute fuori dal rapporto di lavoro (quando cioè erano casalinghe o disoccupate), in quanto dalle disposizioni in materia il legislatore ha chiarito ed ha voluto tutelare e proteggere la maternità e le sue conseguenze sui diritti alle donne, a prescindere dalla collocazione temporale e dalla circostanza che le stesse fossero in servizio o meno all’atto della legge. Ad affermarlo sono state varie sezioni regionali della Corte dei Conti.
Le pensionate in questione devono rivolgersi agli uffici SPI e INCA per l’inoltro della domanda.

Esenzione dai ticket farmaceutici
Ai sensi della nuova delibera (n.54-2431 del 20 marzo 2006) hanno diritto all’esenzione dai ticket farmaceutici:
1. cittadini residenti di età maggiore di 65 anni, appartenenti a nuclei familiari (si intende quello individuato ai fini fiscali e non anagrafici) con reddito riferito all’anno precedente non superiore a 15.000 euro al lordo degli oneri deducibili.
2.
- cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego;
- cittadini iscritti nelle liste di mobilità;
- cittadini in cassa integrazione straordinaria.
3. cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malattie terminali).
IL MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE E’ DISPONIBILE PRESSO LE SEDI SPI - CGIL

A cura di Maria Oberti

BOLLETTINO SPI Aprile 2006

DECRETO-LEGGE N.4/2006 –MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMM.NE

Il decreto legge all’art.6, (convertito in Legge n.80/2006) interviene in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità. In particolare le Regioni devono adottare disposizioni per unificare le procedure di accertamento sanitario presso le Asl con unica data di visita medica per accertamenti di invalidità civile, cecità e sordomutismo e dell’handicap (laddove richiesto).
Inoltre, per la generalità del personale della scuola, alle persone riconosciute portatrici di handicap in base alla L.104/92 superiore ai 2/3, non si può impedire la richiesta di trasferimento ad altra sede più vicina al proprio domicilio nei primi anni di immissione in ruolo e al personale docente che assiste con continuità un parente o affine entro il 3° grado handicappato.
Ancora, ai soggetti, titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, affetti da menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, non devono essere sottoposti a visite di revisione.
Attenzione ad un comma aggiuntivo (3-bis) presente nella legge di conversione che riguarda i malati oncologici. Per questi cittadini viene previsto un iter di accertamento accelerato dell’invalidità civile o dell’handicap che deve essere effettuato dalle Commissioni ASL entro 15 giorni dalla data della domanda. Tali accertamenti hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti (agevolazioni lavorative, esenzione ticket, provvidenze economiche di invalidità civile ed eventuali altri benefici disposti con leggi regionali).

RISARCIMENTO PER DANNI IRREVERSIBILI DA VACCINAZIONI, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. (L.210/92 e successive modificazioni).


Lo Stato risarcisce le persone danneggiate da complicanze irreversibili causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, contagio HIV e epatite per motivi professionali.
Beneficiari: persone che hanno riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica a seguito di:
• Vaccinazioni
- obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana;
- non obbligatorie, ma necessarie (per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero).
• Contatto con persona vaccinata.
• Infezioni da HIV contratta a seguito di:
- somministrazione di sangue e suoi derivati;
- contatto con liquidi biologici da operatori sanitari durante il servizio.
• Epatiti post-trasfusionali e da contatto biologico in operatori sanitari durante il servizio.
• Contagio da uno dei soggetti precedentemente indicati.
Termini della domanda: i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati o i soggetti affetti da epatite professionale devono presentare domanda entro il termine perentorio di 3 anni, mentre per i soggetti affetti da HIV il termine è di 10 anni.
I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
I soggetti danneggiati da vaccinazione possono presentare domanda per ottenere l’assegno entro il termine di dieci anni dalla data di conoscenza del danno.
Gli eredi di un soggetto deceduto a seguito di patologia causata da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati possono presentare domanda per l’ottenimento dell’indennizzo di un assegno entro il termine perentorio di 10 anni dalla data del decesso del proprio congiunto.
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l’interessato può presentare domanda di revisione entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell’evento.
L’indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni determinato da apposita tabella. Tale indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra l’assegno reversibile e un assegno una tantum di 150 milioni.
Questi soggetti sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria.


LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA INAIL IN CAPITALE – termini di prescrizione.

La liquidazione in capitale è prevista solo e soltanto nei casi di infortunio e M.P. verificatisi prima del 25.7.2000, dopo la scadenza dei termini revisionali (10 anni per infortunio e 15 anni per M.P.) risulti un grado di inabilità compreso tra l’11% e il .15%. l’Inail dovrà sostituire alla rendita una somma capitalizzata ossia pagata una tantum, senza scelta discrezionale alcuna. Partendo dalla considerazione che la liquidazione in parola è obbligatoria, ove per qualunque ragione non si sia provveduto a tale liquidazione alle scadenze previste dal Testo Unico, tale liquidazione in capitale può essere effettuata successivamente, senza che a ciò osti alcun termine prescrizionale. Occorre però porre la massima attenzione al grado di inabilità raggiunto al momento della scadenza dei termini revisionali. E’ pertanto importante richiamare a visita gli interessati prima della maturazione del termine di legge per le revisioni, onde verificare se realmente sussistono, a quel momento, le condizioni per la liquidazione in capitale della rendita.



GESTIONE SEPARATA: diritto all’ANF – per il nucleo familiare a composizione reddituale mista, in cui il requisito del 70% del reddito complessivo derivi unicamente da lavoro dipendente

Il D.M.4.4.202, ha previsto che i soggetti iscritti alla gestione separate tenuti al versamento contributivo dello 0,50%, hanno diritto all’ANF purchè il reddito proveniente da attività assicurata alla gestione separata sia pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. La stessa disposizione ha chiarito che tale percentuale può essere realizzata sommando al reddito da attività assicurata alla gestione separata il reddito proveniente da lavoro dipendente. Con la circolare Inps n.25 del 16.2.06, si è pervenuti ad un’interpretazione estensiva della norma: il requisito del 70% del reddito complessivo può concretizzarsi con la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato, senza specificare la misura delle percentuali dei due tipi di reddito che serve per raggiungere il cumulo. Pertanto il diritto all’anf viene quindi riconosciuto anche ad un lavoratore parasubordinato, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell’anno di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente e il reddito da lavoro parasubordinato sia uguale a zero.

LAVORO PART-TIME E VERSAMENTI VOLONTARI
– Circolare INPS n.29 del 23.2.2006
L’art.8 del decreto legislativo n.564 del 16.9..1996 concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all’AGO o ad una forma di previdenza sostitutiva od esclusiva (dip.pubblici), la possibilità di coprire di assicurazione mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31.12.1996 non coperti da contribuzione obbligatoria. L’INPS ha dettato le norme applicative (come alternativa alla facoltà di riscatto), circa la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale (verticale, orizzontale e misto).
Requisiti per l’autorizzazione:
• Almeno 1 anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.
Il versamento dei contributi volontari avrà funzione di:
• Copertura utile ai fini del diritto e della misura della pensione – nei casi di part-time verticale;
• Integrativa utile ai fini della misura della pensione – nei casi di part-time orizzontale;
• Integrativa utile ai fini della misura della pensione – per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura – utile ai fini del diritto e della misura della pensione – per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.
La domanda va presentata
All’INPS – attraverso il Patronato INCA – (su apposito modulo) entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori del CUD riferita all’anno interessato. Decorso detto termine non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamenti volontari, ma potrà essere esercitatala sola facoltà di riscatto.
L’INPS individua un tempo massimo per presentare le domande per richiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari per gli anni dal 1997 al 2004, ENTRO IL 23 MAGGIO 2006, PENA LA DECADENZA, con pagamento in unica soluzione entro il trimestre successivo alla notifica dell’autorizzazione.

NUOVA DISCIPLINA IN FAVORE DEI MINORATI AUDUTIVI: LEGGE N.95/2006


Questa legge dispone la sostituzione del termine “sordomuto” con il termine “sordo”. Tale modifica è formale e non riguarda le modalità sostanziali medico-legali di accertamento sanitario della minorazione sensoriale dell’udito.


CERTIFICAZIONE PROVVISORIA DELL’HANDICAP GRAVE

Circolare INPS n.32 del 3.3.2006
L’Inps emana una circolare di “prime istruzioni” relativamente alla possibilità, stabilita per legge, della certificazione provvisoria per i soggetti richiedenti l’accertamento di grave handicap, finalizzato alla fruizione delle agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92. Con legge 423/93, il legislatore dispose che, “qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda”, l’interessato potesse richiedere un accertamento – in via provvisoria e ai soli fini previsti dall’art.33 L.104/92 – a un medico specialista nella patologia denunciata nella documentazione medica allegata alla domanda ,“in servizio presso Asl da cui è assistito”. L’Inps aveva chiarito, con circ. n.80/95, che l’accertamento provvisorio produce effetto fino all’accertamento definitivo della Commissione, che deve pronunciarsi ai sensi della L.423/93 entro 180 giorni dalla data della domanda. L’interessato può chiedere la certificazione provvisoria, superati 90 gg. dalla presentazione della domanda, senza convocazione a visita medica, la quale è valida per i successivi 180 gg.
La Legge n.80/2006 stabilisce che siano le Regioni ad adottare disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alla unificazione delle procedure di accertamento sanitario, prevedendo un’unica data, forma, modalità e sede per accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordomutismo e hancap/handicap grave.
L’Istituto, con questa circolare (n.32/06), indica chi può essere considerato “medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la Asl competente”, e cioè:
• può trattarsi del medico dipendente dell’Ospedale, gestiti direttamente dalle Asl……
• può trattarsi del medico che segue in corsia il soggetto per quel ricovero alla conclusione del quale si emette la certificazione provvisoria di grave handicap….
Importante precisazione posta dall’Istituto riguarda il contenuto della certificazione provvisoria che, accanto alla diagnosi clinica, deve contenere la descrizione medico-legale dei requisiti legati all’handicap ed alla sua gravità. Vanno esplicitate, nel certificato, le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazioni che la patologia determina. Occorre far presente agli assistiti, l’importanza di far presente al “medico dell’ospedale” la necessità di esplicitare, oltre alla diagnosi, anche lo stato di grave handicap “in verità, scienza e coscienza”. L’Istituto afferma, nella circolare, che il giudizio della commissione Asl viene ritenuto di “rango superiore” rispetto a quello emesso dal “medico dell’ospedale”, quindi dalla certificazione provvisoria. Tuttavia, l’Istituto considera valida-transitoriamente e ai soli fini delle agevolazioni richieste – la certificazione emessa dalla Commissione Asl. L’Inps avverte che potrebbero esserci conseguenze: nel caso la Commissione medica di verifica non dovesse condividere il riconoscimento della gravità dell’handicap “si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate poiché ritenute indebite” Pertanto l’Inps afferma la necessità che il lavoratore rilasci dichiarazione di consapevolezza che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la scadenza dei primi 6 mesi.
In via cautelativa, è bene che il lavoratore, in attesa del giudizio definitivo di “grave handicap”, tenga delle giornate di ferie che potrebbero essere utili per coprire i giorni di permesso ex lege 104/92 usufruiti oltre il 180° giorni.


RIFORMA PENSIONISTICA IN FRANCIA – Pensione di reversibilità e assegno vedovile


In merito alla pensione di reversibilità vi sono state modifiche riguardanti l’età: i 55 anni precedentemente richiesti il diritto alla prestazione, vengono abbassati gradualmente fino ad essere del tutto soppressi a partire dal 2011. Inoltre dal 1.7.2004, la pensione di reversibilità può essere concessa qualunque sia la durata del matrimonio ed anche in caso di nuovo matrimonio.
L’assegno vedovile, a decorrere dal 1.7.2004 è stato soppresso, anche se continuerà ad essere erogato fino al 31.12.2010 a favore dei soggetti che non soddisfano i requisiti anagrafici di cui sopra.


IL CONTROLLO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA INPS: modello C U D – 2006 e procedura E-MENS.


In questi giorni i lavoratori dipendenti stanno ricevendo il modello CUD/2006 relativo all’anno fiscale 2005 e, come già denunciato da tempo dal Patronato INCA CGIL, è stato eliminato il quadro riepilogativo dei dati previdenziali compreso il dettaglio delle contribuzioni figurative (malattia, infortunio,ecc…) utili per il controllo e il calcolo della pensione.
I dati retributivi e contributivi, fra datori di lavoro e l’INPS, vengono trasmessi in via telematica, tenendo il lavoratore all’oscuro di tutto ciò.
La procedura è denominata E-mens.
La legge stabilisce che le informazioni verranno successivamente fornite tramite l’estratto contributivo che verrà inviato dall’INPS ogni anno, ma come possiamo fidarci se le Amministrazioni Pubbliche non hanno nemmeno i soldi per i francobolli??
L’altro dato soppresso è “l’accantonamento complessivo del TFR – ex punto 22 del CUD” pertanto se il lavoratore vorrà conoscere o ancora meglio tentare un controllo dell’importo del proprio accantonamento TFR, dovrà richiederlo al datore di lavoro tutti gli anni, ma l’obbligo di inserirlo sul CUD è stato eliminato.
Credo che tale situazione vada denunciata e informati correttamente i lavoratori…come possiamo esercitare una funzione di controllo senza tali dati !!!!

Gli obiettivi che questa nuova procedura E-mens si pone, sono sicuramente condivisibili, se riferiti all’utilizzo e alle potenzialità dell’invio telematico, ma ci si è dimenticati, ancora una volta, del diritto fondamentale dei lavoratori: essere informati nel merito e in modo tempestivo dei dati retributivi e contributivi che viaggiano via cavo fra il datore di lavoro e l’INPS.
Pertanto è necessario che siamo tutti consapevoli che dietro una parvenza di efficienza burocratica, si mettono a rischio i diritti dei lavoratori e l’impossibilità da parte dei Patronati di svolgere il loro compito di tutela e di consulenza, in particolare per i giovani lavoratori destinatari del sistema contributivo, il controllo della posizione assicurativa è determinante per una corretta gestione della posizione stessa.

Aggiornamenti

FINANZIARIA 2006
Composta da un solo articolo e da oltre 600 commi. Alcune novità:
- dal 2006, qualora l’importo risultante dalla dichiarazione dei redditi (a credito o a debito) non dovesse superare 12 euro, il contribuente non sarà più tenuto ad effettuare versamenti o chiedere rimborsi.
- Sarà obbligatorio riportare il codice fiscale, già contenuto nella nuova tessera sanitaria, in ogni prescrizione medica.
- Per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari a 1.000 euro. Il medesimo assegno è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato. Può accedere ai bonus chi esercita la potestà sui figli, purchè sia residente in Italia, cittadino italiano o comunitario, e appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, per il 2004 e per il 2005, non superiore a 50 mila euro.
- Cessioni stipendi e pensioni. Si prevede che le cessioni di stipendi e pensioni hanno effetto dalla data di notifica da parte del cessionario (banche, ecc..) al debitore ceduto (datori di lavoro ecc..), indipendentemente dalla sua accettazione, ad esclusione però delle pensioni corrisposte dagli enti pubblici. In altri termini, se il credito ceduto è riferito ad una pensione liquidata dall’Inps o dall’Inpdap è necessario il consenso da parte del debitore ceduto (istituto previdenziale) per attivare la trattenuta sull’importo di pensione. Si fa comunque salvo l’importo del trattamento minimo.
- Anche i pensionati Inpdap e i dipendenti e pensionati di amministrazioni pubbliche non iscritti all’Inpdap, potranno beneficiare delle prestazioni creditizie agevolate (piccoli prestiti ecc..) erogate dall’Inpdap. Attendiamo il decreto.

COMMERCIANTI: UNA PENSIONE A CHI RESTITUISCE LA LICENZA.
Potranno contare su un assegno pari alla pensione minima (euro 427,58) fino al raggiungimento della pensione, i piccoli commercianti al minuto costretti a chiudere bottega, gli ambulanti, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti di commercio. All’indennizzo hanno diritto coloro che, nel periodo dal 1.1.2005 e il 31.12.2007 possono far valere:
- almeno 62 anni di età se uomini e 57 se donne;
- almeno 5 anni di iscrizione nella gestione commercianti dell’Inps.
Ma ciò non basta. Bisogna anche provare che c’è un’effettiva cessazione dell’attività, mediante la riconsegna al comune della licenza. Occorre presentare apposita domanda all’Inps attraverso il Patronato INCA.

CONTROLLLO MODELLO OBIS-M INPS
CONTROLLO PROSPETTO INPDAP

Anche per il 2006 troveremo descritto sul mod. Obis-M:
• gli importi mensili, comprensivi dell’adeguamento al costo della vita;
• il dettaglio della tassazione applicata alla sua pensione;
• le trattenute per l’attività lavorativa da lei eventualmente svolta;
• se l’elaborazione dei RED telematici, fino al 2004, non ha determinato crediti o debiti, sarà riportata l’informazione al pensionato;
• il modello CUD da utilizzare per la dichiarazione fiscale presso i Centri di Assistenza Fiscale.
• Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo 2006 la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto.
• Gli invalidi civili dovranno compilare per rendere la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza o meno del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio. Tale dichiarazione dovrà essere restituita entro il 31 marzo 2006.

CHE COSA OCCORRE CONTROLLARE:
➢ Erogazione importo aggiuntivo di euro 154,94: viene erogato provvisoriamente a dicembre perché è vincolato a limiti di reddito.
➢ In presenza di quote incumulabili per lavoro dipendente, il pensionato deve presentare al datore di lavoro la pagina del mod. Obis-M con l’indicazione delle trattenute da eseguire sulla busta paga. In caso di inizio di lavoro autonomo, il pensionato deve comunicarlo all’Inps entro il 30 giugno di ogni anno con apposito modulo da compilare al Patronato INCA.
➢ I titolari di assegno di invalidità e di pensione ai superstiti, devono controllare il limite di reddito cumulo pensione e reddito da lavoro.
➢ Occorre particolare attenzione all’accredito figurativo per le maternità fuori dal rapporto di lavoro (quando cioè la donna ha avuto figli ed era casalinga),
➢ Attenzione al diritto alle maggiorazioni sociali,
➢ Ai requisiti per richiedere l’Assegno Sociale (anche se il coniuge non ha ancora i 65 anni di età e il richiedente è già titolare di una pensione),
➢ Al diritto al trattamento minimo per chi è titolare di due pensioni,
➢ Al diritto agli assegni familiari e assegno al nucleo familiare,
➢ Al diritto alle detrazioni/deduzioni d’imposta IRPEF.

Inoltre occorre ricordare ai pensionati che continuano a lavorare o hanno lavorato dopo il pensionamento, che devono presentarsi al Patronato INCA per inoltrare domanda di supplemento della pensione per aggiungere i contributi versati.
Il supplemento si puo’ chiedere a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, oppure, siano passati due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento se il pensionato ha compiuto l’età pensionabile (possibilità concessa una sola volta).