Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimenti circa il requisito della residenza nel territorio per il riconoscimento degli assegni sociali.
In particolare, la problematica riguarda situazioni in cui la residenza anagrafica non coincide con quella di fatto.
In proposito, si rammenta che la residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.
Tale requisito si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo.
Ciò premesso, salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell’interessato, le sedi dovranno procedere alla sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese.
Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale per i suesposti motivi, le sedi competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvederanno a revocare il suddetto beneficio.
Al fine di individuare le circostanze di fatto che assumono rilevanza riguardo a tale fattispecie, dovranno essere valutati i casi in cui si venga a conoscenza di fatti o situazioni che facciano sorgere dubbi sulla permanenza stabile in Italia quali, ad esempio, la riscossione non periodica dell’importo di AS. Se del caso, andranno attivate le verifiche ed i controlli ritenuti più opportuni per riscontrare quanto a suo tempo dichiarato dal pensionato al momento della domanda (a titolo esemplificativo, si indica: accertamento presso il comune di residenza in Italia a mezzo dell’Autorità di polizia preposta; acquisizione di dichiarazioni del consolato; presa visione dei visti di ingresso e di uscita apposti sul passaporto; verifiche tramite accertatore di reparto), interessando, nei casi in cui occorra, la Polizia Municipale e le altre autorità di Pubblica Sicurezza per le indagini di competenza, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs.68/2001.
Gli accertamenti dunque dovranno avere luogo di volta in volta, sulla base di concreti elementi dai quali si possano desumere situazioni e/o comportamenti in contrasto con la norma che impone il requisito della residenza per il riconoscimento ed il mantenimento dell’assegno sociale.
Le verifiche dovranno in ogni caso essere effettuate periodicamente nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avvenga a mezzo delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale e, comunque, a campione, sulle dichiarazioni di responsabilità che riguardano le prestazioni AS, come previsto dalle vigenti disposizioni, in generale, in materia di autocertificazioni.
Le sedi regionali, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di raccordo delle sedi di competenza, potranno fornire istruzioni particolari in merito ai controlli da effettuare, individuando, se del caso, il campione di riferimento, soprattutto in quegli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni migratori noti alle stesse.
Al fine di monitorare il fenomeno e di valutare la necessità di successive indicazioni operative e/o iniziative da parte della Direzione generale, le sedi Regionali, con cadenza trimestrale, dovranno dare comunicazione alla casella di posta callpensioni@inps.it dei provvedimenti di sospensione o revoca delle prestazioni, suddivisi per sedi, conseguenti ai controlli effettuati.
17 giugno 2008
04 giugno 2008
AI PENSIONATI CHE NEGLI ULTIMI ANNI PRIMA DEL PENSIONAMENTO HANNO AVUTO PERIODI DI MALATTIA O RETRIBUZIONI INFERIORI
I lavoratori dipendenti che negli ultimi anni di lavoro (quelli presi a base per il calcolo di pensione) hanno avuto periodi di malattia o infortunio possono avere una pensione inferiore al dovuto se non viene accreditata la relativa contribuzione figurativa ad integrazione.
Inoltre se negli ultimi anni di lavoro risultano retribuzioni annue più basse, è possibile valutarne la neutralizzazione, previo calcolo preventivo, e presentare domanda all’Inps di applicazione delle varie Sentenze per aumentare l’importo della pensione in essere.
Al fine di verificare l’esatto importo in pagamento della pensione, i diretti interessati potranno rivolgersi al Patronato INCA o allo SPI – CGIL.
Inoltre se negli ultimi anni di lavoro risultano retribuzioni annue più basse, è possibile valutarne la neutralizzazione, previo calcolo preventivo, e presentare domanda all’Inps di applicazione delle varie Sentenze per aumentare l’importo della pensione in essere.
Al fine di verificare l’esatto importo in pagamento della pensione, i diretti interessati potranno rivolgersi al Patronato INCA o allo SPI – CGIL.
CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER HANDICAP
Il Decreto Legislativo 151/2001 prevede un congedo biennale retribuito in favore di chi assiste familiari con handicap grave.
A seguito della Sentenza della Consulta del 2007, l'Inps ha chiarito che hanno titolo a fruirne i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a)Coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,
b)Genitori naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave,
c)Fratelli o sorelle – alternativamente – conviventi con il soggetto portatore di handicap grave.
Non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.
La richiesta del congedo straordinario va inoltrata all’Inps.
L’indennità è pari all’ultima retribuzione nel limite annuo di euro 41.934,23 (tale importo rappresenta il tetto massimo complessivo di quest’anno ed esso va ripartito fra: indennità economica e accredito figurativo).
I dipendenti pubblici hanno diritto ad una retribuzione annua riferita al congedo biennale non superiore, per l’anno 2008, a euro 41.934,23.
A seguito della Sentenza della Consulta del 2007, l'Inps ha chiarito che hanno titolo a fruirne i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a)Coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,
b)Genitori naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave,
c)Fratelli o sorelle – alternativamente – conviventi con il soggetto portatore di handicap grave.
Non è più necessario dimostrare l’impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l’esclusiva riconducibilità all’autonomia privata e familiare della scelta su chi, all’interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.
La richiesta del congedo straordinario va inoltrata all’Inps.
L’indennità è pari all’ultima retribuzione nel limite annuo di euro 41.934,23 (tale importo rappresenta il tetto massimo complessivo di quest’anno ed esso va ripartito fra: indennità economica e accredito figurativo).
I dipendenti pubblici hanno diritto ad una retribuzione annua riferita al congedo biennale non superiore, per l’anno 2008, a euro 41.934,23.
SE UNO DEI CONIUGI E' INABILE AUMENTA L'ASSEGNO AL NUCLEO
Ricordiamo che per i pensionati (ex lavoratori dipendenti), ai fini dell'assegno al nucleo familiare, in presenza di un coniuge inabile, la legge prevede un limite di reddito più elevato. In conseguenza può spettare l'assegno al nucleo familiare nella misura di euro 46,48 mensili con possibilità di arretrati fino a 5 anni.
ATTENZIONE!!!! GLI INTERESSATI POSSONO FARE DOMANDA PRESENTANDOSI AGLI UFFICI S.P.I. E I.N.C.A. DELLA C.G.I.L.
ATTENZIONE!!!! GLI INTERESSATI POSSONO FARE DOMANDA PRESENTANDOSI AGLI UFFICI S.P.I. E I.N.C.A. DELLA C.G.I.L.
PENSIONE E LAVORO AUTONOMO
I pensionati che svolgono attività autonoma, hanno l'obbligo di comunicare all'Inps, entro luglio, i redditi da lavoro autonomo percepiti nell'anno precedente, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito di impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Vanno dichiarati anche i redditi da attività occasionali e da collaborazione coordinata e continuativa. L'incumulabilità con i redditi derivanti da lavoro autonomo non scatta sulla tredicesima mensilità.
Verificare la propria situazione con i delegati SPI o gli operatori INCA – CGIL poiché sussistono varie casistiche di esonero dall'obbligo di comunicazione
Verificare la propria situazione con i delegati SPI o gli operatori INCA – CGIL poiché sussistono varie casistiche di esonero dall'obbligo di comunicazione
16 gennaio 2008
LA RIFORMA PREVIDENZIALE
Il Parlamento ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge che recepisce il protocollo d’intesa tra Governo e Sindacati del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
La legge modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia contributiva
La legge modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia contributiva
eliminando il cosiddetto “scalone”
della riforma Maroni,
introducendo un sistema più graduale
e con la fissazione di “quote” che tengono conto della somma dei due requisiti (età + contributi) in modo crescente a partire dal 1.1.2008 al 1.1.2013 (quest’ultima data viene stabilita dopo una verifica complessiva della sostenibilità finanziaria del nuovo sistema, da effettuarsi entro il 30.9.2012) e stabilisce una nuova disciplina delle decorrenze reintroducendo le quattro “finestre” di uscita sulle pensioni liquidate con 40 anni di contribuzione e introducendo il regime delle decorrenze per le pensioni di vecchiaia.
Ricordiamo che l’intero pacchetto del Welfare, contenente la nuova riforma previdenziale, è stato sottoposto alla consultazione di oltre cinque milioni tra lavoratori attivi e pensionati ed ha avuto l’81,62% di voti favorevoli contro il 18,32% di voti contrari.
Con l’approvazione definitiva, perciò, il Parlamento non ha fatto altro che rispettare la volontà della stragrande maggioranza dei lavoratori e dei pensionati.
Ricordiamo che l’intero pacchetto del Welfare, contenente la nuova riforma previdenziale, è stato sottoposto alla consultazione di oltre cinque milioni tra lavoratori attivi e pensionati ed ha avuto l’81,62% di voti favorevoli contro il 18,32% di voti contrari.
Con l’approvazione definitiva, perciò, il Parlamento non ha fatto altro che rispettare la volontà della stragrande maggioranza dei lavoratori e dei pensionati.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Nonostante i tentativi di elevare l’età per la pensione di vecchiaia delle donne, la ferma opposizione dei Sindacati ha ottenuto il risultato di mantenere tale requisito a 60 anni con almeno 20 anni di contributi.
Data maturazione requisito | Età donne | Età uomini | Finestre uscita | |
Entro 31 marzo di ogni anno | 60 | 65 | 20 | 1° luglio anno in corso |
Entro 30 giugno di ogni anno | 60 | 65 | 20 | 1° ottobre anno in corso |
Entro 30 settembre ogni anno | 60 | 65 | 20 | 1° gennaio anno successivo |
Entro 31 dicembre ogni anno | 60 | 65 | 20 | 1° aprile anno successivo |
Attenzione! In alcuni casi sono sufficienti 5 o 15 anni di contributi (se regime retributivo o contributivo). Chiedere all’I.N.C.A. o ai delegati SPI per ragguagli maggiori.
PENSIONE DI ANZIANITA’
Data dei requisiti | età | Contributi | Finestre uscita |
Entro il 30 giugno 2008 | 58 | 35 | 1° gennaio 2009 |
Entro il 31 dicembre 2008 | 58 | 35 | 1° luglio 2009 |
Entro il 30 giugno 2009 | 58 | 35 | 1° gennaio 2010 |
E INIZIANO LE QUOTE…….
Data dei requisiti | età | Contributi | Finestre uscita | Età+contributi quota |
Entro 31 dicembre 2009 | 59 | 36 | 1° luglio 2010 | 95 |
Entro 31 dicembre 2009 | 60 | 35 | 1° luglio 2010 | 95 |
Entro il 30 giugno 2010 | 59 | 36 | 1° gennaio 2011 | 95 |
Entro il 30 giugno 2010 | 60 | 35 | 1° gennaio 2011 | 95 |
Entro il 31 dicembre 2010 | 59 | 36 | 1° luglio 2011 | 95 |
Entro il 31 dicembre 2010 | 60 | 35 | 1° luglio 2011 | 95 |
Entro il 30 giugno 2011 | 60 | 36 | 1° gennaio 2012 | 96 |
Entro il 30 giugno 2011 | 61 | 35 | 1° gennaio 2012 | 96 |
Entro il 31 dicembre 2011 | 60 | 36 | 1° luglio 2012 | 96 |
Entro il 31 dicembre 2011 | 61 | 35 | 1° luglio 2012 | 96 |
Entro il 30 giugno 2012 | 60 | 36 | 1° gennaio 2013 | 96 |
Entro il 30 giugno 2012 | 61 | 35 | 1° gennaio 2013 | 96 |
Entro il 31 dicembre 2012 | 60 | 36 | 1° luglio 2013 | 96 |
Entro il 31 dicembre 2012 | 61 | 35 | 1° luglio 2013 | 96 |
Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con l’Economia, potrà essere stabilito il differimento della decorrenza dei requisiti dal 2013 dopo che sarà effettuata una verifica degli effetti finanziari derivanti dall’introduzione del nuovo sistema previdenziale.
Dal 1° gennaio 2013 | 61 | 36 | Dopo la verifica | 97 |
Dal 1° gennaio 2013 | 62 | 35 | Dopo la verifica | 97 |
MA CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI….
La Legge Maroni aveva ridotto le finestre di uscita da 4 a 2.
In attesa della definizione delle nuove norme, la presente legge stabilisce un regime transitorio di decorrenze, entro il 31 dicembre 2011.
Il provvedimento
In attesa della definizione delle nuove norme, la presente legge stabilisce un regime transitorio di decorrenze, entro il 31 dicembre 2011.
Il provvedimento
reintroduce le 4 “finestre” di uscita
per i pensionamenti con 40 anni di contribuzione e
introduce, dal 1.1.2008
, il regime delle decorrenze per i pensionamenti di vecchiaia che prima non esistevano.
Data dei requisiti contributivi | Età | Finestre uscita |
Anni 40 di contributi entro il 31 marzo di ogni anno | Almeno 57 anni entro Il 30 giugno | 1° luglio anno corrente |
Anni 40 di contributi entro il 30 giugno ogni anno | Almeno 57 anni entro Il 30 settembre | 1° ottobre anno corrente |
Anni 40 di contributi entro il 30 settembre ogni anno | Qualsiasi | 1° gennaio anno successivo |
Anni 40 di contributi entro il 31 dicembre ogni anno | Qualsiasi | 1° aprile anno successivo |
Per i
lavoratori autonomi
cambiano le tabelle sia per quanto riguarda l’età del pensionamento sia per le c.d. “finestre” di uscita, pertanto occorre contattare gli operato del Patronato I.N.C.A. – C.G.I.L. soprattutto per la verifica preventiva della posizione assicurativa facendosi certificare dall’Inps o dall’Inpdap la posizione assicurativa stessa.
LA TOTALIZZAZIONE
In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, dal 1.1.2008, le seguenti modifiche legislative:
la riforma del Welfare riduce da sei anni a
la riforma del Welfare riduce da sei anni a
tre anni la durata minima
per le frazioni di accrediti utilizzabili nella totalizazione.
RISCATTO STUDI UNIVERSITARI
Riscatto del corso legale di laurea più favorevole per i richiedenti. Per le domande di riscatto presentate dal 1.1.2008
l’onere di riscatto
per periodi per i quali si applica il sistema di calcolo retributivo o contributivo
può essere versato
in unica soluzione oppure
in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi
per la rateizzazione.
Altra novità è la facoltà di riscatto
Altra novità è la facoltà di riscatto
ammessa anche per chi non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
che non abbia iniziato l’attività lavorativa. In questo caso il contributo viene versato all’Inps, in evidenza contabile separata.
Il contributo è deducibile fiscalmente dall’interessato.
E’
altresì detraibile dall’imposta
dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
19%
dell’importo stesso.
E’ importante sapere che i periodi di riscatto studi universitari,
E’ importante sapere che i periodi di riscatto studi universitari,
sono utili ai fini
del raggiungimento del
diritto
alla pensione anche nel caso della pensione di vecchiaia contributiva con 40 anni di contribuzione.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti normali è elevata a:
La percentuale di commisurazione è elevata:
E’ riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento.
Viene disciplinata l’indennità ordinaria con
Viene disciplinata l’indennità ordinaria con
requisiti ridotti
con il seguente trattamento:
18 giugno 2007
I lavoratori che hanno nel 2007 almeno 57 anni...
I lavoratori che hanno nel 2007 almeno 57 anni di età (56 anni se donne con figli!), ed avevano meno di 18 anni di contribuzione il 31/12/1995.
Potrebbero avere diritto alla pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.
Tale scelta va effettua entro novembre 2007, infatti dal 1.1.2008 la riforma prevede che il requisito di età sia elevato a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Anche i pensionati, iscritti alla gestione separata, possono inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia nella gestione, entro novembre 2007 se hanno già compiuto i 57 anni. Trascorso tale periodo dovranno attendere di compiere i 60 o 65 anni di età.
Potrebbero avere diritto alla pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.
Tale scelta va effettua entro novembre 2007, infatti dal 1.1.2008 la riforma prevede che il requisito di età sia elevato a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Anche i pensionati, iscritti alla gestione separata, possono inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia nella gestione, entro novembre 2007 se hanno già compiuto i 57 anni. Trascorso tale periodo dovranno attendere di compiere i 60 o 65 anni di età.
RIVOLGETEVI AL PATRONATO I.N.C.A. PER LA GIUSTA ED ATTENTA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA
IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN ...
IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO AL CONGEDO DI DUE ANNI RETRIBUITO PER ASSISTERE IL CONIUGE AFFETTO DA HANDICAP GRAVE
La Corte Costituzionale, con una sentenza del 18 aprile scorso, ha allargato le maglie del Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) in particolare al congedo di cui all’art.42. Difatti d’ora in poi anche per assistere il coniuge affetto da grave handicap, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro senza rimetterci il posto, lo stipendio e i contributi per la pensione.
Finora potevano usufruire di questo tipo di congedo soltanto i lavoratori dipendenti che avevano la necessità di assistere i figli. Potevano usufruire di questo congedo i fratelli e sorelle nel caso in cui questi ultimi fossero orfani o figli di genitori totalmente inabili.
La Consulta ha giustamente considerato l’esclusione del coniuge irragionevole, soprattutto perché in contrasto con quanto stabilisce l’art.433 del codice civile, il quale, dettato dal vincolo matrimoniale, individua nel coniuge la prima persona tenuta a fornire al proprio consorte assistenza.
In conclusione alla luce di quanto stabilito dalla Consulta, il congedo straordinario, della durata massima di due anni, può essere chiesto dai lavoratori dipendenti privati e pubblici che abbiano la necessità di assistere il coniuge, i figli e fratelli e sorelle, con grave handicap (riconosciuto in base alla Legge 104/1992).
Tale congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
Per le giornate di assenza dal lavoro, il dipendente ha diritto ad una indennità, anticipata dall’azienda, pari alla retribuzione annua entro il tetto massimo, comprensivo anche della quota per la copertura pensionistica, che per l’anno 2007 ammonta a €. 41.233,26, aggiornato annualmente con gli indici Istat sul costo della vita. La domanda va presentata su apposito modulo, in duplice copia, all’Inps e alla ditta, allegando la documentazione sullo stato di gravità dell’handicap, rilasciata dalla Commissione medica della ASL.
06 aprile 2007
NOTIZIA IMPORTANTE
I lavoratori che hanno nel 2007 almeno 57 anni di età (56 anni se donne con figli!), ed avevano meno di 18 anni di contribuzione il 31/12/1995.
Potrebbero avere diritto alla pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.
Tale scelta va effettua entro novembre 2007, infatti dal 1.1.2008 la riforma prevede che il requisito di età sia elevato a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Anche i pensionati, iscritti alla gestione separata, possono inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia nella gestione, entro novembre 2007 se hanno già compiuto i 57 anni. Trascorso tale periodo dovranno attendere di compiere i 60 o 65 anni di età.
Potrebbero avere diritto alla pensione optando per il sistema di calcolo contributivo.
Tale scelta va effettua entro novembre 2007, infatti dal 1.1.2008 la riforma prevede che il requisito di età sia elevato a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Anche i pensionati, iscritti alla gestione separata, possono inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia nella gestione, entro novembre 2007 se hanno già compiuto i 57 anni. Trascorso tale periodo dovranno attendere di compiere i 60 o 65 anni di età.
16 dicembre 2006
Dicembre 2006
IMPORTO AGGIUNTIVO DI 154,94 EURO
Con la rata di pensione di dicembre, l’Inps metterà in pagamento, un importo aggiuntivo di 154,94 euro a favore di coloro che percepiscono con uno a più trattamenti, somme non superiori al trattamento minimo. Per vedersi attribuire l’aumento, il pensionato deve superare un doppio sbarramento:
1. Se ai fini IRPEF non si supera l’importo del trattamento minimo di 5.558,54 euro annui, i 154,94 euro vengono pagati per intero. Mentre se si collocano in una fascia leggermente superiore , compresa tra 5..558,94 e 5.713,48 il beneficio spetta per la differenza. Attenzione perché gli importo di pensione da prendere in considerazione comprendono anche le maggiorazioni sociali.
2. Constatato che la pensione in pagamento rientra nei tetti indicati, occorre verificare il reddito. Il pensionato solo non deve superare, per il 2006, una volta e mezzo il trattamento minimo Inps cioè 8.337,81. Per i coniugati , fermo restando il limite di reddito personale, il reddito della coppia, anno 2006, non deve superare tre volte lo stesso parametro cioè 16.675,62.
Se ricorrono tali condizioni, l’importo aggiuntivo viene corrisposto anche ai pensionati di altri enti (statali, lavoratori dello spettacolo, liberi professionisti, ecc…).
Sono esclusi i titolari di pensione e assegno sociale, gli invalidi civili, e i titolari di pensione con importo esiguo pagato a cadenza semestrale o annuale.
Questo bonus non costituisce reddito ai fini fiscali.
Il pagamento dell’importo aggiuntivo viene effettuato dall’Inps in via provvisoria sulla base dei redditi dichiarati negli anni precedenti. Se i redditi dell’anno in corso, dopo la verifica, risultano superiori ai limiti previsti, le somme corrisposte in più verranno recuperate.
MAGGIORAZIONI SOCIALI SULLE PENSIONI
Comunichiamo a tutti i pensionati Inps, Inpdap (statali, enti locali, ecc.), invalidi civili, che sulle pensioni minime e sociali è riconosciuta, a rigide condizioni di reddito, questa prestazione assistenziale denominata “maggiorazione sociale”. Questo beneficio spetta ai pensionati a partire dal 60° anno di età ed è subordinato anche al non superamento dei limiti di reddito personale e coniugale.
Precisiamo che, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti, la maggiorazione sociale della pensione viene corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.
Inoltre dal 1.1.2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni, tale maggiorazione potrebbe essere incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro (un milione delle vecchie lire) al mese per 13 mensilità.
POICHE’ GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI NON LIQUIDANO NESSUNA PRESTAZIONE IN AUTOMATICO, INVITIAMO I PENSIONATI A FAR CONTROLLARE L’IMPORTO DI PENSIONE
IN OCCASIONE DELLA NUOVA EMISSIONE DEL MOD. O BIS/M , AL FINE DI NON PERDERE GLI ARRETRATI CHE OVVIAMENTE SCATTANO DAL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
E’ bene ricordare che occorre controllare l’eventuale diritto all’assegno al nucleo familiare (a maggior ragione se è presente nel nucleo una persona inabile), diritto all’assegno sociale, integrazione al trattamento minimo, ecc…
Ricordiamo ai pensionati che ancora svolgono attività lavorativa, che devono inoltrare domanda per il supplemento di pensione, ogni 5 anni dal pensionamento o dal precedente supplemento, per aggiornare l’importo della pensione stessa.
Ai titolari di assegno di invalidità Inps, consigliamo di mettersi in contatto con il Patronato INCA per verificare la possibilità di ottenere la pensione di anzianità (35 anni legati all’età, oppure 40 anni di contributi) in luogo dell’invalidità, oppure di trasformare l’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età richiesta dalla legge.
E’ MOLTO IMPORTANTE CONTROLLARE LA VOSTRA PENSIONE!!!
POTREBBERO ESSERE CAMBIATE DELLE NORMATIVE DI LEGGE CHE VI RIGUARDANO.
AFFRETTATEVI, IL SINDACATO DEI PENSIONATI (SPI) E L’INCA SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE.
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